Servizi sergon
Sicurezza del lavoro
La sicurezza sul lavoro è l’insieme di provvedimenti e azioni intraprese all'interno e all'esterno dell’azienda, mirate a garantire l’incolumità e la sicurezza dei lavoratori e di tutto il personale durante le ore di lavoro. Tra le attività da intraprendere, la più importante è certamente la prevenzione, in quanto è una delle colonne portanti della sicurezza sul lavoro ed è da sempre un elemento fondamentale per diminuire drasticamente il rischio di incidenti e malattia professionale negli ambienti di lavoro. La sicurezza del lavoro e la salute sono importanti sotto diversi aspetti e il più rilevante è la salute dei dipendenti. Infatti l’obiettivo del datore di lavoro deve essere quello di evitare o comunque ridurre al minimo l’esposizione dei suoi dipendenti e lavoratori a rischi e problematiche legate all’attività lavorativa; evitare ogni tipo di infortunio o incidenti o, peggio, contrarre malattie legate alla professione.
Tipologie di
Servizi erogati
Stesura/modifica documento di valutazione rischi
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve essere effettuato da ogni azienda nell’immediato dall’avvio dell’attività. Tale documento deve contenere una valutazione dettagliata dei rischi presenti negli ambienti di lavoro e deve essere elaborato secondo quanto predisposto dal D.Lgs 81/2008 (che ha abrogato il precedente D.Lgs 626/94). Alla redazione del documento di valutazione, effettuiamo l’analisi dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni eseguite, al fine di individuare gli eventuali rischi connessi e pianificare gli opportuni adeguamenti. L’adempimento principale relativo alla sicurezza sul lavoro, cui il datore di lavoro deve ottemperare immediatamente dall’inizio dell’attività, è l’elaborazione del DVR. In esso il Datore di lavoro deve provvedere ad analizzare tutti i rischi connessi all’attività lavorativa svolta dal personale (sia proprio che di ditte esterne) ed individuare le relative misure di prevenzione e protezione. Le indicazioni riguardanti la tempistica circa il DVR sono state rivisitate e aggiornate, infatti l’articolo 28 del D.Lgs. 81/08 specificava: “In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”. Successivamente la Comunità Europea ha modificato gli articoli 28 e 29 ridefinendo i tempi di documentazione: “Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b),c),d),e), f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” […]. Il Datore di Lavoro deve quindi redigere immediatamente il DVR e comunicarlo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Alla valutazione dei rischi devono partecipare: il Datore di lavoro, il R.S.P.P., gli eventuali Preposti individuati, il Rappresentante dei lavoratori, il Medico Competente, i Lavoratori. Quando si aggiorna: Il DVR deve essere necessariamente aggiornato ogni quando si vengono a modificare le situazioni di rischio in precedenza individuate (es. installazione di nuove macchine / impianti, modifiche del processo produttivo, ecc.), a seguito di infortuni, quando si rende necessario a valle degli esiti della sorveglianza sanitaria.
Valutazione del rischio di esposizione alle vibrazioni
Il datore di lavoro deve provvedere a valutare e, se necessario, a misurare, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio é valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte A del DLgs 81/08. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero é valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte B del DLgs 81/08. Sulla base di tali valutazioni, il Datore di lavoro adotta le relative misure di prevenzione e protezione per il proprio personale.
Valutazione rischio incendio
Il datore di lavoro dell’azienda deve effettuare la valutazione del rischio incendio al fine di adottare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle persone presenti nel luogo di lavoro. Tali provvedimenti devono comprendere la prevenzione dei rischi, l’informazione/ formazione dei lavoratori e le misure tecnologiche da porre in atto nel rispetto del D.Lgs 81/08 e D.M. 10/03/1998. Teniamo corsi per fronteggiare l’emergenza e parametrato sul livello di rischio. La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati.
Piano di emergenza
Il Piano di Emergenza, il cui obbligo di elaborazione a cura del datore di lavoro è previsto dal D.Lgs 81/2008, ha l’obiettivo di affrontare in anticipo le situazioni di rischio e consentire al personale (e/o gli eventuali visitatori presenti) di abbandonare con tempestività il luogo di lavoro o la zona pericolosa. Il piano di emergenza deve contenere le procedure, identificate in base alla valutazione preliminare dei rischi, da applicare ai vari tipi di emergenze ipotizzabili nella struttura, oltre che precisare i compiti del responsabile della sicurezza e di tutti gli addetti con incarichi specifici. Provvediamo a redigere il Piano di Emergenza tenendo presente questi criteri, in conformità a quanto richiesto dal D.Lgs 81/2008 (che ha abrogato il D.Lgs 493/96 in materia di segnaletica).
Valutazione del rischio chimico
Il D.Lgs 81/2008 (che ha abrogato il D.Lgs 25 del 02/02/2002) prevede che nelle attività con presenza di agenti chimici, sostanze, prodotti (in forma di fumi, gas e polveri), il datore di lavoro debba effettuare la valutazione rischio chimico che va ad integrare la valutazione generale dei rischi. Il datore di lavoro deve quindi procedere, in via preliminare, all’ identificazione di tutti gli agenti chimici utilizzati e valutare se possono comportare un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori. Effettuiamo la Valutazione Rischio Chimico in conformità ai criteri dell’art. 223 del D.Lgs 81/2008. In funzione dell’esito della valutazione, il D.Lgs 81/08 al Titolo IX descrive le misure di prevenzione e protezione da adottare. La suddetta valutazione deve inoltre tener conto dei Reg. UE REACH e CLP ed è sottoposta ad aggiornamenti periodici qualora si verifichino cambiamenti sostanziali.
Assunzione incarico R.S.P.P. esterno
In base all’assunzione dell’incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, da parte di un nostro consulente, oltre a sgravarsi dalla necessità di formazione prevista per il ruolo, l’organizzazione si dota di una risorsa flessibile ed altamente qualificata in grado, tra l’altro, di gestire dei rapporti con gli enti di controllo, aggiornare il documento di valutazione dei rischi e gli altri documenti inerenti la gestione della sicurezza, coordinarsi con le attività svolte dal medico competente relativamente al piano sanitario ed ai sopralluoghi previsti, gestire le riunioni periodiche.
Valutazione stress da lavoro correlato
L’art. 28 c. 1 del DLgs 81/08 richiede al Datore di lavoro la valutazione del rischio da stress da lavoro correlato. La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro e si applica “a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati”. La valutazione deve prendere in esame gruppi omogenei di lavoratori (per esempio. per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che il datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere - ad esempio - i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, ecc.). La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste, ecc. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.
Valutazione rischio esposizione rumore/fonometria
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare il rumore al fine di calcolare le esposizioni quotidiane dei lavoratori secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 (che ha abrogato il D.Lgs 195/06). Provvediamo ad effettuare il Rischio Esposizione Rumore / Fonometria in conformità ai criteri dell’art. 190 del D.Lgs 81/2008. Il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio di esposizione al rumore da parte dei propri dipendenti. Se, a seguito della valutazione di cui sopra, può fondatamente ritenersi che i valori di riferimento possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati devono essere riportati nel documento di valutazione. La prevenzione degli effetti uditivi del rumore saranno valutati sulla base dei seguenti ambiti lavorativi: attività scolastiche, ricreative, sportive, uffici, laboratori di analisi e ricerca, attività sanitarie e commerciali. Sulla base di tali misurazioni, il Datore di lavoro adotta le relative misure di prevenzione e protezione per il proprio personale.
Valutazione rischio vibrazione
Il Datore di Lavoro, in osservanza del D.Lgs 81/2008 (che ha abrogato il D.Lgs 187 del 19/08/2005) valuta le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche e prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all’ esposizione a vibrazioni del (HAV) e del corpo intero (WBV), oltre che a specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell’ambito del documento di valutazione dei rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Effettuiamo la Valutazione Rischio Vibrazioni in conformità alle prescrizioni di legge dell’art. 202 D.Lgs 81/2008. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.
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Sicurezza del lavoro significa un insieme di azioni e prassi aziendali, che vengono adottate per garantire l’incolumità dei lavoratori e del personale sul posto di lavoro.
La sicurezza su un luogo di lavoro aiuta a prevenire rischi e infortuni, e ad assicurare ai dipendenti un ambiente sereno e tranquillo in cui lavorare. Aumenta la produttività, oltre a ridurre per l’azienda la possibilità di sanzioni.
Con le normative di riferimento , vengono date indicazioni sulle misure di prevenzione da adottare per la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori, contro i rischi legati allo svolgimento delle attività sul posto di lavoro.
La prevenzione si attua adeguando le prassi aziendali all’ambiente, alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenendo conto delle esigenze fisiche o di salute del lavoratore, adattandosi all’utilizzatore secondo le sue necessità.
La sicurezza del lavoro deriva dalla coordinazione tra più figure specifiche che lavorano per garantire la sicurezza all’interno dell’ambiente di lavoro, con al vertice il datore di lavoro, che ne è diretto responsabile.